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ISCRITTI Come fare per...Utilizzare i miei risparmi: anticipazioni, riscatti e renditeRiscatto per perdita dei requisiti (cessazione del rapporto di lavoro non per pensionamento)

Utilizzare i miei risparmi: anticipazioni, riscatti e rendite

Riscatto per perdita dei requisiti (cessazione del rapporto di lavoro non per pensionamento)

LA MODULISTICA DEVE ESSERE UTILIZZATA ESCLUSIVAMENTE PER L’INVIO TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC): previdenzacooperativa@pec.it IN ALTERNATIVA AL CANALE CARTACEO.

NON UTILIZZARE PER LE RICHIESTE TRAMITE SPID.

Requisiti
Il lavoratore aderente a Previdenza Cooperativa può richiedere il riscatto del suo zainetto previdenziale in caso di cessazione del rapporto di lavoro. In funzione della motivazione che ha determinato la cessazione del lavoro, cambiano le tipologie di riscatto di cui hai diritto.

PERCENTUALE

MOTIVAZIONE CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO

RISCATTO IMMEDIATO 50%  90%  100%

 

  • DIMISSIONI (NON PER PENSIONAMENTO);
  • RISOLUZIONE CONSENSUALE (NON PER PENSIONAMENTO);
  • LICENZIAMENTO (SENZA SUCCESSIVO PASSAGGIO AD ALTRO DATORE DI LAVORO RIENTRANTE NELL’AREA DEI DESTINATARI DEL FONDO);
  • SCADENZA CONTRATTO TEMPO DETERMINATO;
  • CAMBIO CONTRATTO (CAMBIO CCNL/SENZA SUCCESSIVO PASSAGGIO AD ALTRO DATORE DI LAVORO RIENTRANTE NELL’AREA DEI DESTINATARI DEL FONDO); 
  • FALLIMENTO AZIENDA;
  • PENSIONAMENTO CON ISCRIZIONE AL FONDO MINORE DI 5 ANNI;
  • CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PRECEDUTA DA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA;
  • LICENZIAMENTO COLLETTIVO EX L. 223/91 (GIÀ MOBILITÀ)/ESODO INCENTIVATO EX ART. 4, L. 92/12

RISCATTO TOTALE 100%

  • CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON SUCCESSIVA INOCCUPAZIONE PER UN PERIODO SUPERIORE A 48 MESI;
  • INVALIDITÀ PERMANENTE CHE COMPORTI LA RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ DI LAVORO A MENO DI UN TERZO

RISCATTO PARZIALE 50%

  • RICORSO DELL’AZIENDA A PROCEDURE DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA/STRAORDINARIA A ZERO ORE DI ALMENO 12 MESI;
  • CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PRECEDUTA DA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA
  • CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON SUCCESSIVA INOCCUPAZIONE PER UN PERIODO NON INFERIORE A 12 MESI E NON SUPERIORE A 48 MESI
  • LICENZIAMENTO COLLETTIVO EX L. 223/91 (GIÀ MOBILITÀ)/ESODO INCENTIVATO EX ART. 4, L. 92/12

In presenza di un contratto di finanziamento contro cessione di quote di stipendio/salario e TFR e/o delegazione di pagamento, e/o vincolo di natura giudiziaria, e in assenza della liberatoria, il riscatto non potrà essere liquidato.

Descrizione procedura
Per poter procedere con la richiesta di riscatto per perdita dei requisiti:

Scarica il Modulo di riscatto per perdita requisiti di partecipazione

Compila il modulo in tutte le sue parti e i relativi allegati. Consegna il modulo al datore di lavoro che lo compilerà nelle parti ad esso riservate. Conserva una copia del modulo compilato e timbrato dal datore di lavoro.

Allega i seguenti documenti

  1. COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITÀ
  2. COPIA DEL CODICE FISCALE/TESSERA SANITARIA
  3.  ATTESTAZIONE DI TITOLARITA’ DEL CONTO CORRENTE (esempi di attestazione di titolarità del conto corrente).
  4. In caso di invalidità permanente sopravvenuta dopo l’adesione al fondo che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di 1/3 – a prescindere dal fatto che il soggetto cessi o meno dallo svolgimento dell’attività lavorativa – è necessario allegare idonea documentazione attestante l’invalidità permanente (certificazione Inps o Inail)
  5. In caso di cessazione dell'attività lavorativa seguita da inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o 12 mesi è necessario allegare idonea documentazione attestante l’inoccupazione perdurante (Certificato di disoccupazione e DID, o IN ALTERNATIVA, dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestanti l’inoccupazione. ).
  6. In caso di assoggettamento dell’aderente a procedure di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria a zero ore di almeno 12 mesi è necessario allegare apposita dichiarazione del datore di lavoro attestante la sussistenza dei predetti requisiti ovvero fornire copia del provvedimento adottato dalla competente autorità amministrativa.
  7. In caso di cessazione dell’attività lavorativa a seguito di ricorso da parte datore di lavoro a licenziamenti collettivi è necessario allegare copia della comunicazione del datore di lavoro in cui sia esplicitamente richiamata la disciplina prevista dalla Legge n. 223/91.
  8. In caso di cessazione dell’attività lavorativa a seguito di ESODO INCENTIVATO ex Art. 4, L. 92/12 (c.d. Isopensione) è necessario allegare apposita documentazione (accordo tra datore di lavoro e lavoratore, documentazione Inps, ecc…).

Inviare il modulo a Previdenza Cooperativa
Inviare via posta a Previdenza Cooperativa – Via C.B. Piazza, 8 00161 Roma, oppure con pec a previdenzacooperativa@pec.it

Costi
Il costo della pratica è una tantum. Nel caso di una gestione gravata da cessione del quinto dello stipendio e/o delegazione di pagamento è previsto un ulteriore costo.
Tutti i costi sono disponibili nel documento Scheda dei Costi.

I prossimi passi
Fermo restando i termini stabiliti dalla normativa di settore e dallo Statuto del Fondo (180 giorni), il pagamento sarà effettuato, di norma, entro 90 giorni dalla ricezione di tutta la documentazione. Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, il Fondo invia all’aderente richiesta di integrazione: in tal caso, il suddetto termine di 90 giorni decorrerà dalla data di completamento della documentazione.

Inoltre, il fondo segnala all’iscritto lo stato di avanzamento della sua richiesta di liquidazione via SMS. L’iscritto che ha in corso una liquidazione riceve dal fondo:

  • un primo SMS che lo informa che la sua richiesta è stata presa in carico cioè che, la pratica è corretta, non ci sono anomalie e che sarà disinvestita;
  • un secondo SMS che notifica l’avvenuto pagamento delle somme corrispondenti.

Tra il primo e il secondo SMS passano circa 70 giorni.

Accedendo all'area riservata iscritti - sezione PRATICHE – è possibile monitorare lo stato di avanzamento della richiesta, la presenza di eventuali anomalie e le notifiche per la loro risoluzione, gli step di accettazione, disinvestimento e pagamento della pratica.

Dopo circa 60 giorni dalla ricezione del bonifico, il lavoratore riceve il certificato relativo alla prestazione ricevuta con il dettaglio delle operazione effettuate. Previdenza Cooperativa invierà per posta entro la scadenza di legge dell'anno successivo a quello di pagamento la Certificazione Unica utile ai fini fiscali.

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