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Riscatto per decesso

Requisiti
In caso di morte dell'aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, l'intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi aventi titolo al riscatto per premorienza dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche.
In base agli orientamenti interpretativi Covip del 15 luglio 2008, nel caso in cui l’iscritto designi un avente titolo al riscatto per premorienza, tale designazione avrà prevalenza rispetto ai soggetti individuati dalle disposizioni del codice civile in materia di successione (eredi). Il criterio di ripartizione tra gli aventi titolo è quello definito dall’iscritto designante. In mancanza di indicazioni, la posizione sarà ripartita in parti uguali tra gli aventi titolo.
In mancanza di designazione degli aventi titolo al riscatto per premorienza, la posizione previdenziale viene riscattata in parti uguali dagli eredi dell’iscritto deceduto individuati dalle norme del codice civile in tema di successione.
In mancanza sia di soggetti designati che di eredi di legge, la posizione rimarrà acquisita al Fondo Pensione.


La rinuncia all’eredità non preclude il diritto al riscatto per premorienza, salvo espressa rinuncia alla posizione accumulata presso il Fondo dell’iscritto deceduto.

Descrizione procedura:
Per poter procedere con la richiesta di riscatto per decesso:

Scarica il Modulo di riscatto per decesso

Compila il modulo in tutte le sue parti e i relativi allegati. Consegna il modulo al datore di lavoro che lo compilerà nelle parti ad esso riservate. Conserva una copia del modulo compilato e timbrato dal datore di lavoro.

Allega i seguenti documenti

  • Certificato di morte dell’iscritto.
  • Copia documento di identità e codice fiscale di ogni erede o designato richiedente.
  • Attestazione di titolarità del conto corrente rilasciata dalla Banca o dalle Poste di ogni erede o designato richiedente (esempi di attestazione di titolarità del conto corrente).
  • In caso di eredi legittimi:
    • Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà autenticata al Comune attestante l’esistenza, le generalità e il grado di parentela degli eredi richiedenti.
  • In caso di soggetti designati dall’iscritto:
    • Documentazione idonea a comprovare la propria designazione, ove la stessa non sia già in possesso del fondo.
  • In caso di eredi o soggetti designati minori di età o incapaci:
    • Copia del provvedimento del giudice tutelare (in caso di soggetti designati o eredi minorenni o incapaci) che autorizzi il genitore superstite esercente la potestà genitoriale o il tutore a richiedere il riscatto della posizione individuale dell’iscritto defunto in favore del minore o dell’incapace.
  • In caso di eredi testamentari:
    • Copia autentica del testamento o designazione testamentaria.
  • In caso di soggetto designato ente/persona giuridica:
    • Attestazione CCIAA o Prefettura da cui risulti che la persona giuridica è validamente costituita, non sottoposta a procedure concorsuali, non si trova in fase di liquidazione.
    • Copia del codice fiscale e di valido documento di identità del rappresentante legale della persona giuridica designata.

 Inviare il modulo a Previdenza Cooperativa
Inviare via posta a Previdenza Cooperativa – Via C.B. Piazza, 8 00161 Roma, oppure con pec a previdenzacooperativa@pec.it

Costi

Il costo della pratica è una tantum. Nel caso di una gestione gravata da cessione del quinto dello stipendio e/o delegazione di pagamento è previsto un ulteriore costo.
Tutti i costi sono disponibili nel documento Scheda dei Costi.

I prossimi passi
Fermo restando i termini stabiliti dalla normativa di settore e dallo Statuto del Fondo (180 giorni), il pagamento sarà effettuato, di norma, entro 90 giorni dalla ricezione di tutta la documentazione. Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, il Fondo invia all’aderente richiesta di integrazione: in tal caso, il suddetto termine di 90 giorni decorrerà dalla data di completamento della documentazione.

Fermo restando i termini stabiliti dalla normativa di settore, il pagamento sarà effettuato, di norma, entro 90 giorni dalla ricezione completa di tutta la documentazione.
Inoltre, il fondo segnala all’iscritto lo stato di avanzamento della sua richiesta di liquidazione via SMS.

L’iscritto che ha in corso una liquidazione riceve dal fondo:

  • un primo SMS che lo informa che la sua richiesta è stata presa in carico cioè che, la pratica è corretta, non ci sono anomalie e che sarà disinvestita;
  • un secondo SMS che notifica l’avvenuto pagamento delle somme corrispondenti.

Tra il primo e il secondo SMS passano circa 70 giorni.

Accedendo all'area riservata iscritti - sezione PRATICHE – è possibile monitorare lo stato di avanzamento della richiesta, la presenza di eventuali anomalie e le notifiche per la loro risoluzione, gli step di accettazione, disinvestimento e pagamento della pratica.

Dopo circa 60 giorni dalla ricezione del bonifico, il lavoratore riceve il certificato relativo alla prestazione ricevuta con il dettaglio delle operazione effettuate. Previdenza Cooperativa invierà per posta entro la scadenza di legge dell'anno successivo a quello di pagamento la Certificazione Unica utile ai fini fiscali.  
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