Una donna anziana felice usa un tablet per consultare un glossario della previdenza in un ambiente domestico accogliente.

Manuale dell’aderente: adesione e gestione posizione

26 Ott 2026
Scritto da Previdenza Cooperativa
Una donna anziana felice usa un tablet per consultare un glossario della previdenza in un ambiente domestico accogliente.

Previdenza Cooperativa è il fondo pensione negoziale delle lavoratrici e dei lavoratori, soci e dipendenti, delle imprese cooperative e dei lavoratori dipendenti del settore idraulico-forestale e idraulico-agrario. Istituito dalle parti sociali (AGCI, Confcooperative, Legacoop, CGIL, CISL, UIL), nasce dalla fusione di Cooperlavoro, Previcooper e Filcoop ed è iscritto all’Albo COVIP al n. 170.

Possono aderire:

  • i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato (a tempo pieno o parziale);
  • i soci lavoratori di cooperative di lavoro con rapporto subordinato, autonomo o in altra forma;
  • i lavoratori a tempo determinato, con contratti di durata pari o superiore a 2 mesi nell’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre);
  • gli addetti alla sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria;
  • i dipendenti delle associazioni cooperative e delle organizzazioni sindacali firmatarie;
  • i lavoratori dipendenti delle Fabbricerie Italiane;
  • i familiari fiscalmente a carico degli iscritti.

Previdenza Cooperativa è un’associazione senza scopo di lucro e non prevede costi di adesione a carico degli aderenti. Il costo di adesione, pari a 10 euro, è interamente in capo all’azienda, mentre le spese amministrative sono coperte da una quota associativa annuale di 12 euro, trattenuta dal primo versamento di ciascun anno.

Forme di adesione: automatica, esplicita, contrattuale

L’iscrizione segue modalità differenti a seconda del momento dell’assunzione e del CCNL applicato. Vediamole di seguito.

1. Adesione automatica per neoassunti (dal 1° luglio 2026)

Con la riforma della Legge n. 199/2025 (che modifica l’art. 8 del D.Lgs. n. 252/2005) e le relative direttive COVIP del 19 giugno 2026, il “vecchio” meccanismo del silenzio-assenso in vigore fino al 30 giugno 2026 è stato superato dall’adesione automatica. 

Questa modalità di iscrizione interessa le lavoratrici e i lavoratori dipendenti del settore privato che, a partire dal 1° luglio 2026, vengono assunti per la prima volta o cambiano lavoro e sono già iscritti alla previdenza complementare con il versamento del TFR.

In sintesi, l’adesione automatica a Previdenza Cooperativa prevede:

  • Iscrizione contestuale: il lavoratore è considerato aderente al Fondo dal giorno stesso dell’assunzione.
  • Flusso contributivo completo: a differenza dell’adesione tacita, che prevedeva il versamento del solo TFR, con quella automatica confluiscono al Fondo il TFR maturando, il contributo a carico del lavoratore e il contributo del datore di lavoro nella misura minima stabilita dal CCNL di riferimento (oltre a quello contrattuale, laddove previsto).
  • Deroga per redditi inferiori all’assegno sociale: in caso di RAL (retribuzione annua lorda) inferiore all’assegno sociale, l’aderente può scegliere di rinunciare alla quota a proprio carico senza perdere quella datoriale.
  • Comparto di investimento: i versamenti sono indirizzati al comparto più coerente con l’età del lavoratore al momento dell’adesione. Attualmente Previdenza Cooperativa prevede l’investimento nel comparto Dinamico se l’aderente ha fino a 49 anni; al Bilanciato se ha da 50 a 59 anni; al Sicuro se ha almeno 60 anni.
  • Termini di rinuncia (60 giorni): il lavoratore può rinunciare all’adesione automatica entro 60 giorni dall’assunzione. In caso di mancata scelta, l’adesione automatica si intende confermata e l’azienda versa quanto dovuto retroattivamente dal giorno dell’assunzione.
  • Rapporti brevi ed esclusioni: l’automatismo non si applica ai contratti a termine inferiori a 60 giorni, né ai rapporti che cessano prima di tale scadenza.
  • Lavoratori con posizione previdenziale pregressa: chi cambia rapporto di lavoro, versa già il TFR a una forma di previdenza complementare e non ha riscattato integralmente la posizione prima dell’assunzione rientra nell’adesione automatica, salvo diversa scelta fatta entro 60 giorni. Questi lavoratori non possono lasciare il TFR in azienda.

2. Adesione esplicita

Per adesione esplicita si intende l’adesione volontaria operata tramite compilazione del modulo di preadesione online o del modulo cartaceo. In questo caso il lavoratore può scegliere, tra le altre cose, se destinare al Fondo solo il TFR o anche il contributo a proprio carico, così da ricevere quello dell’azienda, e il comparto di investimento.

Chi proviene da un’altra forma pensionistica e intende aderire a Previdenza Cooperativa, deve allegare la Scheda “I Costi” del fondo di provenienza, firmata su ogni pagina, reperibile sul sito della COVIP.

3. Adesione contrattuale

I CCNL Edilizia Cooperativa, Igiene Ambientale e Taxi prevedono l’adesione contrattuale a Previdenza Cooperativa con un contributo fisso mensile (tra 10 e 25 euro, a seconda del contratto e del livello di inquadramento) a carico esclusivo dell’azienda, senza trattenute in capo al lavoratore. In caso di adesione automatica, questo contributo si somma al TFR e ai versamenti del lavoratore e datoriale.

L’iscritto contrattuale può in ogni momento aderire in forma esplicita tramite l’apposito modulo, conferendo il TFR ed eventualmente il contributo a proprio carico, così da ottenere la quota aziendale. Tutte queste forme di contribuzione si aggiungono a quella contrattuale, che continua a essere versata.

Infine, per gli operai e gli apprendisti operai dell’Edilizia cooperativa già iscritti o che attivano il proprio contributo, dal 1° gennaio 2024 e per un periodo sperimentale di tre anni, il Fondo Prepensionamento CNCE finanzia un incremento pari all’1% della retribuzione lorda mensile.

Contribuzione e controllo della busta paga

La posizione individuale dell’aderente può essere alimentata da cinque componenti:

  1. TFR maturando;
  2. quota minima a carico del lavoratore (facoltativa): trattenuta direttamente in busta paga, con possibilità di incrementare l’importo per scaglioni multipli dello 0,5%;
  3. quota a carico del datore di lavoro: versamento in capo all’azienda, riconosciuto a condizione che il lavoratore versi la quota prevista a suo carico;
  4. versamenti volontari, anche una tantum: conferimenti liberi che possono essere fatti tramite bonifico (IBAN: IT 86 Y 03479 01600 000802379500, causale vincolante: INDIV + [Codice Fiscale Iscritto] + [Cognome Nome Iscritto]) o trattenuta aziendale;
  5. contributo contrattuale, nei Settori che lo prevedono.

Come anticipato, nell’adesione automatica il contributo minimo del lavoratore e quello aziendale sono attivati di default.

Aliquote minime contrattuali per Settore

Vediamo ora quali sono le aliquote minime a carico dell’aderente e dell’azienda per alcuni dei principali CCNL che hanno Previdenza Cooperativa come fondo di categoria.

Contratto Collettivo (CCNL)Quota minima lavoratoreQuota a carico azienda
Distribuzione cooperativa0,55%1,55%
Aziende cooperative e consorzi agricoli1,00%1,50%
Trasformazione prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari1,00%1,50%
Sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria1,00%1,50%
Cooperative sociali1,00%1,50%
Dipendenti delle Fabbricerie italiane1,00%1,00%
Multiservizi1,00%1,00%

Per maggiori dettagli, è possibile consultare la Scheda “I destinatari e i contributi” della Nota informativa.

Un esempio pratico

Prendiamo a riferimento un lavoratore con una retribuzione utile mensile di 2.000 euro lordi a cui si applica il CCNL Distribuzione cooperativa. In caso di adesione “completa” a Previdenza Cooperativa, sulla sua posizione confluiranno:

  • 138,20 euro di TFR maturando
  • 11 euro di contributo a suo carico (0,55%)
  • 31 euro di contributo aziendale (1,55%)

In questo scenario, il totale accantonato mensilmente sarà pari a 180,20 euro, comprensivo di TFR e contributi a carico dell’aderente e del datore di lavoro (a fronte di una trattenuta in busta paga di 11 euro).

Verifica dei versamenti e gestione delle eventuali discrepanze 

L’azienda versa le somme al Fondo con cadenza periodica (di norma mensile o trimestrale). Per verificare la regolarità dei versamenti è possibile accedere all’Area Riservata tramite SPID o CIE o consultare il Prospetto delle prestazioni pensionistiche – Fase di accumulo, inviato ogni anno entro il mese di marzo. 

In caso di versamenti mancanti o errati, invitiamo a segnalare l’anomalia all’ufficio paghe della propria azienda e, per conoscenza, al Fondo.

Regime fiscale: deducibilità e tassazione agevolata

La normativa sulla previdenza complementare riconosce importanti agevolazioni fiscali all’aderente sia durante la fase di accumulo (tramite deduzione dal reddito imponibile), sia nella fase di liquidazione delle prestazioni (tramite imposta sostitutiva agevolata rispetto all’IRPEF ordinaria).

Deducibilità IRPEF (plafond ordinario ed extra-deducibilità)

I contributi versati al Fondo dall’aderente e dall’azienda sono deducibili dal reddito imponibile IRPEF fino a 5.300,00 euro annui (soglia in vigore dall’anno d’imposta 2026). 

La deduzione opera in tempo reale per i versamenti tramite busta paga, mentre per i versamenti autonomi si recupera in sede di dichiarazione dei redditi. Il TFR non concorre al raggiungimento di questo limite.

I lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che, nei primi 5 anni di iscrizione, non hanno saturato il plafond di 5.300 euro/anno, possono recuperare la differenza nei 20 anni successivi. In questo caso, il limite massimo deducibile sale fino a 7.950 euro all’anno.

Gestione dei contributi non dedotti

Se i contributi versati superano la soglia deducibile annua, l’aderente deve comunicare l’importo non dedotto a Previdenza Cooperativa entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello del versamento (o, se precedente, entro la data di maturazione del diritto alla prestazione pensionistica). La comunicazione può essere fatta direttamente dall’Area Riservata, cliccando sulla voce “Contribuzione”. 

Così facendo, la quota eccedente non sarà tassata al momento dell’erogazione della prestazione pensionistica.

Tassazione agevolata sui rendimenti della gestione

I rendimenti maturati annualmente dagli investimenti del Fondo sono tassati con un’imposta sostitutiva del 20% (ridotta al 12,5% per la quota riferibile a titoli di Stato e assimilati), inferiore all’aliquota ordinaria del 26% applicata alla generalità dei redditi di natura finanziaria.

L’imposta viene calcolata e versata direttamente sul risultato netto di gestione annuale, senza richiedere alcun adempimento da parte dell’aderente in fase di dichiarazione dei redditi.

Tassazione del TFR in azienda vs Previdenza Cooperativa

Destinare il TFR a Previdenza Cooperativa conviene rispetto a lasciarlo in azienda. La prestazione pensionistica è tassata con un’imposta sostitutiva che parte dal 15% e scende fino al 9% in base agli anni di iscrizione alla previdenza complementare. Il TFR rimasto in azienda, invece, è tassato con un’aliquota compresa tra il 23% e il 43%. 

Il risparmio cresce quindi con il tempo: quanto prima si aderisce, tanto più bassa sarà l’aliquota al momento dell’erogazione della pensione integrativa.

ParametroTFR in aziendaPensione integrativa in Previdenza Cooperativa
Regime fiscaleTassazione separata con aliquota media IRPEFImposta sostitutiva a titolo definitivo
Aliquota Minimo 23%, massimo 43%Massimo 15%, minimo 9% (l’aliquota si riduce dello 0,30% all’anno per ogni anno di iscrizione alla previdenza complementare oltre il 15°)

Attenzione: l’imposta sostitutiva si applica per la parte maturata dal 1° gennaio 2007.

Comparti di investimento e procedura di switch

I contributi versati a Previdenza Cooperativa vengono gestiti da intermediari finanziari istituzionali selezionati tramite bando pubblico, operanti su mandati con specifici vincoli di rischio e orizzonte temporale.

Il Fondo mette a disposizione dei suoi aderenti tre comparti di investimento: Bilanciato, Dinamico e Sicuro. Di seguito riportiamo una tabella di sintesi delle principali caratteristiche di ciascuno.

Caratteristiche CompartiBilanciatoDinamicoSicuro
Classificazione COVIPObbligazionario mistoAzionarioGarantito
Composizione azioni/obbligazioni 28% azioni – 72% obbligazioni50% azioni – 50% obbligazioni3% azioni – 97% obbligazioni
Orizzonte di permanenza consigliatoMedio-medio/
lungo periodo (tra 5 e 15 anni dal pensionamento)
Lungo periodo (oltre 15 anni dal pensionamento)Breve periodo (fino a 5 anni dal pensionamento)
Per chi è pensatoPer chi privilegia la continuità dei risultati e accetta un’esposizione al rischio moderataPer chi è lontano dalla pensione e ricerca rendimenti più elevati nel lungo periodo, accettando una maggiore esposizione al rischioPer chi ha una bassa propensione al rischio o è prossimo alla pensione
Garanzia sul capitaleAssenteAssentePresente alla scadenza della convenzione o al verificarsi di tutti gli eventi intermedi previsti*
Destinazione di defaultAdesione automatica (da 50 a 59 anni); adesione contrattuale (under 55); adesione esplicita senza indicazione del compartoAdesione automatica (fino a 49 anni)Adesione automatica (dai 60 anni); adesione contrattuale (dai 55 anni); TFR conferito tacitamente (fino al 30/06/2026); RITA; rendita a durata definita e prelievi liberamente determinabili (salvo diversa scelta dell’aderente)

* Eventi con garanzia di restituzione del capitale versato: esercizio del diritto alla prestazione pensionistica; anticipazioni (spese sanitarie, prima casa, ulteriori esigenze); trasferimento per perdita dei requisiti di partecipazione; RITA, salvo i casi di revoca della stessa; riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione, decesso, invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, cessazione dell’attività lavorativa con inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi; riscatto parziale per inoccupazione compresa tra 12 e 48 mesi. Non è incluso nella garanzia il trasferimento volontario ad altra forma pensionistica (PIP o FPA).

Comparti di investimento e adesione automatica

In base all’art. 8, comma 9 del D.Lgs. 252/2005 (modificato dalla Legge 199/2025) e alla Deliberazione COVIP del 23 giugno 2026, i flussi provenienti da adesione automatica devono essere investiti in modo coerente con gli anni mancanti al pensionamento, secondo un percorso di riduzione programmata del rischio (cd. “life cycle”):

  • Fase iniziale (oltre 15 anni dal pensionamento): la quota azionaria deve essere pari ad almeno il 50% del portafoglio.
  • Fasi intermedie: progressivo e graduale riposizionamento verso linee bilanciate e prudenti.
  • Fase finale (ultimi 5 anni prima del pensionamento): componente azionaria contenuta a non oltre il 20% per ridurre il livello di rischio.

Al momento Previdenza Cooperativa non dispone di un Profilo Life Cycle e, nelle more del completamento di tale adeguamento, da concludersi entro il 30 giugno 2027, i versamenti delle adesioni automatiche sono indirizzati al comparto più coerente con l’età al momento dell’adesione, secondo il seguente schema:

Età dell’aderenteComparto
Fino a 49 anniDinamico
Da 50 a 59 anniBilanciato
Da 60 anniSicuro

La procedura di switch (cambio comparto)

L’aderente può modificare la linea di investimento prescelta (switch) a condizione che siano trascorsi almeno 12 mesi dall’iscrizione o dall’ultimo cambio comparto. In caso di adesione automatica o di versamento tacito del TFR, è prevista una deroga a questo periodo minimo. 

L’operazione è completamente gratuita. È possibile scegliere se applicare lo switch al montante già accumulato, ai soli versamenti futuri oppure a entrambe le voci.

La richiesta può essere presentata:

  • Online, accedendo all’Area Riservata con SPID o CIE, nella sezione “Investimento” – “Switch profilo investimento”.
  • Cartaceo / PEC, scaricando e compilando il Modulo di cambio comparto, da inviare via PEC a previdenzacooperativa@pec.it oppure con raccomandata a Previdenza Cooperativa – Via C.B. Piazza, 8 – 00161 Roma, insieme a una copia del documento di identità e al codice fiscale.

Raccomandazioni per la corretta gestione della posizione

Per gestire al meglio la propria posizione in Previdenza Cooperativa bastano poche e semplici accortezze:

  1. Controllo periodico: verificare periodicamente la presenza delle quote versate (TFR, eventuale quota dell’aderente e contributo dell’azienda) in busta paga e nell’Area Riservata.
  2. Verifica dell’estratto conto: consultare annualmente il Prospetto delle prestazioni pensionistiche – Fase di accumulo;
  3. Adempimenti fiscali: in caso di superamento della soglia di deducibilità, inviare la comunicazione relativa agli eventuali contributi non dedotti nei tempi e nelle modalità previsti.

Domande frequenti (FAQ)

Cosa succede alla mia posizione se cambio lavoro o CCNL?

Per rispondere alla domanda, è utile distinguere cosa accade ai versamenti futuri dalla posizione già maturata.
– Versamenti futuri: chi viene assunto da un nuovo datore di lavoro nel settore privato con un rapporto di almeno 60 giorni, è già iscritto alla previdenza complementare con versamento del TFR e non ha riscattato integralmente la posizione, rientra nell’adesione automatica. Se il nuovo CCNL prevede Previdenza Cooperativa come fondo di riferimento, i versamenti continueranno a confluire nel Fondo; se prevede una forma pensionistica complementare diversa, confluiranno nel nuovo fondo. Il lavoratore ha 60 giorni per scegliere se destinare il TFR a un’altra forma pensionistica complementare oppure rinunciare all’adesione automatica. In ogni caso, il TFR maturando non può essere riportato in azienda.
– Posizione già maturata: in caso di perdita dei requisiti di partecipazione (ad esempio perché il nuovo CCNL prevede un altro fondo negoziale di riferimento), il lavoratore può scegliere di:
— mantenere la posizione in Previdenza Cooperativa anche senza nuovi versamenti;
— trasferirla, senza costi, al fondo previsto dal nuovo CCNL;
— riscattarla, in tutto o in parte, nei casi previsti dallo Statuto.

Posso versare solo il TFR senza la trattenuta mensile a mio carico?

Sì. In caso di adesione esplicita è possibile scegliere di destinare a Previdenza Cooperativa esclusivamente il TFR maturando; anche i lavoratori interessati dall’adesione automatica possono rinunciarvi per versare solo il TFR. 
Tuttavia, senza il versamento della propria quota minima si perde il diritto a ricevere il contributo aggiuntivo a carico del datore di lavoro (fanno eccezione il contributo contrattuale, se previsto dal CCNL, e gli aderenti automatici con RAL inferiore all’assegno sociale).

Come si rinuncia all’adesione automatica dopo il 1° luglio 2026?

Entro 60 giorni dall’assunzione, il lavoratore comunica per iscritto la rinuncia al datore di lavoro attraverso il Modulo TFR 3. In questo caso può scegliere di:
– aderire solo con il TFR;
– destinarlo a un’altra forma pensionistica complementare;
– lasciare il TFR in azienda (solo in caso di prima occupazione: chi versa già il TFR a una forma di previdenza complementare, infatti, non può riportarlo in azienda).
Attenzione: nelle aziende con più di 60 dipendenti (soglia che scenderà a più di 50 nel 2028 e a più di 40 dal 2032), il TFR non destinato alla previdenza complementare confluisce al Fondo di Tesoreria INPS. In caso di adesione successiva, sarà possibile versare solo il TFR maturato da quel momento.

Cosa succede se verso più di 5.300 euro all’anno e dimentico di comunicarlo al Fondo?

La quota che supera i 5.300 euro annui non viene dedotta dal reddito IRPEF. Se non viene notificata al Fondo nei tempi e nei modi previsti, il Fondo non potrà scorporarla in fase di erogazione finale.

Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Prima dell’adesione leggere la Parte I “Le informazioni chiave per l’aderente”, che include il Supplemento sulle nuove prestazioni pensionistiche, e l’Appendice “Informativa sulla sostenibilità” della Nota Informativa.

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