Cambio lavoro cosa succede al fondo pensione

Cambio lavoro: cosa succede al fondo pensione?

03 Ott 2024
Scritto da Redazione Previdenza Cooperativa
Cambio lavoro cosa succede al fondo pensione

Cambiare lavoro è oggi sempre più frequente: una scelta talvolta programmata, altre volte inattesa. Tra le domande che accompagnano gli aderenti nelle fasi di transizione, una delle più frequenti riguarda il destino della propria pianificazione previdenziale: cosa succede, effettivamente, ai risparmi accantonati in Previdenza Cooperativa?

La risposta breve è rassicurante: la posizione individuale accumulata non si perde. I contributi versati, il TFR conferito e i rendimenti maturati nel tempo rimangono nel Fondo, indipendentemente dalle vicende del proprio rapporto di lavoro

In questo articolo analizzeremo cosa accade concretamente alla posizione individuale nelle situazioni più frequenti legate al cambio di impiego: il passaggio a un settore differente con un nuovo Contratto collettivo nazionale (CCNL), i periodi di disoccupazione tra un lavoro e l’altro e il trasferimento presso un nuovo datore di lavoro all’interno del mondo cooperativo.

Vedremo, inoltre, i benefici derivanti dal rimanere iscritti a Previdenza Cooperativa, anche in caso di perdita dei requisiti di partecipazione e in assenza di ulteriori contribuzioni.

Analizzeremo dunque tutte le opzioni disponibili e i fattori da tenere in considerazione prima di prendere qualsiasi decisione, in modo da evitare scelte affrettate che potrebbero rivelarsi inefficaci.

Cambio di lavoro e fondo pensione: cosa succede al TFR?

Quando si cambia lavoro, uno dei dubbi più diffusi riguarda il TFR già conferito alla previdenza complementare. È bene chiarire che queste somme fanno parte della posizione individuale dell’aderente e rimangono nel Fondo, al sicuro da qualsiasi vicenda legata al datore di lavoro.

Infatti,in caso di crisi o insolvenza del datore di lavoro, il TFR lasciato in azienda potrebbe non essere corrisposto tempestivamente o integralmente. Al contrario, il TFR destinato a Previdenza Cooperativa è custodito in un patrimonio separato e protetto, inattaccabile anche in caso di fallimento dell’impresa.

Detto questo, occorre distinguere i due scenari principali che si presentano quando si cambia impiego:

  • Scenario 1 – permanenza nello stesso ambito contrattuale: se il nuovo contratto individua Previdenza Cooperativa come fondo pensione negoziale di riferimento, basta riattivare la contribuzione e il conferimento del TFR da parte del nuovo datore di lavoro.
  • Scenario 2 – passaggio a un diverso CCNL: in questo caso si verifica la cosiddetta “perdita dei requisiti di partecipazione” al Fondo.

Nei prossimi paragrafi analizzeremo nel dettaglio le opzioni disponibili qualora il nuovo lavoro preveda un fondo pensione differente.

Cambio di CCNL e perdita dei requisiti di partecipazione

Quando un lavoratore cambia occupazione e il nuovo datore non appartiene al mondo cooperativo, può capitare anche di passare da un CCNL a un altro.

In questi casi vengono meno i requisiti per restare iscritti al Fondo e si apre quindi una scelta: cosa fare con il montante accumulato in Previdenza Cooperativa? 

Fondo pensione e cambio CCNL: quali opzioni?

L’aderente, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione a causa di un cambio di CCNL, hadiverse opzioni tra cui scegliere, ognuna delle quali va valutata con attenzione sia dal punto di vista finanziario che fiscale.

Vediamole insieme:

  • trasferire la posizione individuale al fondo negoziale collegato al nuovo contratto di lavoro, se previsto, per beneficiare dei vantaggi offerti dal fondo di categoria, come il possibile contributo aggiuntivo del datore di lavoro;
  • mantenere l’importo accumulato nel Fondo, anche senza ulteriori contribuzioni, per continuare a godere dei vantaggi fiscali e dell’interesse composto; 
  • riscattare l’intera posizione individuale per perdita dei requisiti di partecipazione, richiedendo la liquidazione del 100% dell’importo accumulato. Tuttavia, in questo caso, la tassazione sarà meno favorevole rispetto a quella che verrebbe applicata alla prestazione pensionistica integrativa: a questa tipologia di riscatto, infatti, si applica un’aliquota del 23%, mentre la pensione integrativa prevede un’aliquota che va da un massimo del 15% a un minimo del  9%, a seconda degli anni di permanenza nel Fondo;
  • riscattare solo parzialmente la posizione individuale, continuando ad accumulare rendimenti e riducendo così l’impatto fiscale;
  • trasferire l’importo accumulato a un’altra forma di previdenza complementare, come un fondo pensione aperto (FPA) o un PIP (Piano Individuale Pensionistico), sebbene questo comporti spesso dover sostenere costi più elevati che potrebbero “erodere” il risparmio previdenziale.

Con riferimento al trasferimento, un aspetto da considerare riguarda la continuità previdenziale. In caso di passaggio della posizione individuale a un nuovo fondo pensione, infatti, l’anzianità maturata viene trasferita integralmente. Si tratta di un aspetto centrale perché influisce direttamente sulla tassazione della prestazione pensionistica, la cui aliquota parte dal 15% e si riduce fino al 9% per ogni anno di permanenza successivo al quindicesimo.

L’operazione di trasferimento è, inoltre, esente da tassazione: il montante si sposta in totale continuità fiscale, senza alcuna applicazione di imposte sul capitale trasferito. Per quanto riguarda le tempistiche, la procedura si conclude entro un termine massimo di sei mesi.

È importante ricordare che, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione , il trasferimento può essere richiesto immediatamente. In questa specifica situazione, infatti, non è necessario attendere il periodo minimo di due anni solitamente previsto per i trasferimenti volontari ordinari.

ATTENZIONE: 

Nel caso di passaggio a un’altra cooperativa, anche qualora il CCNL non abbia Previdenza Cooperativa come Fondo di riferimento, il lavoratore mantiene i requisiti di partecipazione al Fondo in forza della specifica natura giuridica del settore cooperativo. 

Per tutti i dettagli relativi alle richieste di trasferimento e riscatto, invitiamo a consultare le nostre guide:

I casi più frequenti

Ogni situazione di cambio lavoro è diversa. Di seguito riportiamo una panoramica dei casi che possono riguardare gli aderenti a Previdenza Cooperativa.

  • Passaggio a un nuovo datore di lavoro cooperativo: come già evidenziato, in questo caso i requisiti di partecipazione a Previdenza Cooperativa vengono mantenuti. Non è necessario trasferire la posizione né prendere decisioni particolari: si può semplicemente comunicare al nuovo datore di lavoro la propria iscrizione al Fondo e concordare la ripresa dei versamenti.
  • Cambio settore (da cooperativo a non cooperativo): il lavoratore perde i requisiti di partecipazione e deve decidere se trasferire la posizione al fondo previsto dal nuovo CCNL, mantenerla in Previdenza Cooperativa senza nuovi versamenti, o procedere a un riscatto (totale o parziale). In questo scenario, la scelta più penalizzante è il riscatto totale immediato, per ragioni fiscali che approfondiremo nel prossimo paragrafo.
  • Periodo di disoccupazione tra un impiego e l’altro: se il lavoratore si trova tra un lavoro e l’altro, non è necessario prendere decisioni immediate sulla posizione in Previdenza Cooperativa. La posizione individuale resta aperta, continua a generare rendimenti e può essere mantenuta fino al nuovo impiego. Se il nuovo contratto rientrerà tra quelli di riferimento di Previdenza Cooperativa, i versamenti potranno riprendere con la nuova assunzione. È anche possibile, nel frattempo, effettuare versamenti volontari una tantum per non interrompere il proprio progetto previdenziale.

Restare in Previdenza Cooperativa anche in assenza di ulteriore contribuzione

Tra le opzioni a disposizione dell’aderente, c’è anche la possibilità di lasciare l’importo accumulato nel fondo pensione negoziale, anche in assenza di nuova contribuzione. Ma perché considerare questa scelta? 

Le motivazioni possono essere di diversa natura, tra cui le seguenti:

  • Finanziarie: anche senza ulteriori contributi, l’aderente può continuare a beneficiare della capitalizzazione dei rendimenti annuali fino al raggiungimento dell’età pensionabile, momento in cui potrà richiedere la pensione integrativa maturata. In altre parole, i contributi versati nel Fondo fino al momento del cambio di lavoro continueranno a generare rendimenti nel tempo, anche in assenza di una contribuzione attiva da parte del lavoratore.
  • Fiscali: come già menzionato, il riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione è soggetto a una tassazione del 23%, mentre la pensione integrativa è tassata al 15%, con un’ulteriore riduzione dello 0,30% per ogni anno di permanenza oltre il quindicesimo, fino a un’aliquota minima del 9%. Lasciare i contributi maturati in Previdenza Cooperativa fino al pensionamento, dunque, consente di beneficiare di un regime fiscale più favorevole.
  • Temporali: la previdenza complementare di per sé ha un orizzonte di lungo periodo. Maggiore è il tempo di permanenza nel fondo, maggiori sono i vantaggi (in termini di rendimento atteso e di benefici fiscali) di cui l’aderente può beneficiare, offrendo così un ulteriore incentivo a mantenere la posizione aperta.

Per approfondire il tema della contribuzione, invitiamo a leggere il nostro articolo Quanto si versa al fondo pensione negoziale?.

Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Prima dell’adesione leggere la Parte I “Le informazioni chiave per l’aderente” e l’Appendice “Informativa sulla sostenibilità” della Nota Informativa.

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