Una donna anziana felice usa un tablet per consultare un glossario della previdenza in un ambiente domestico accogliente.

I risparmi nel fondo pensione sono davvero al sicuro?

28 Ott 2026
Scritto da Previdenza Cooperativa
Una donna anziana felice usa un tablet per consultare un glossario della previdenza in un ambiente domestico accogliente.

“E se i mercati crollano?”, “E se il fondo pensione fallisce?”, “Chi mi garantisce che i miei soldi siano gestiti bene?”. Sono tutte domande legittime: chi aderisce a un fondo pensione, o sta pensando di farlo, vuole sapere che le somme versate sono gestite in modo responsabile.

In questo articolo risponderemo, uno alla volta, ad alcuni dei principali dubbi: a chi appartengono i soldi versati, se un fondo pensione può fallire, chi lo controlla dall’interno e dall’esterno, quali regole devono rispettare i gestori, come vengono gestiti i rischi finanziari, come funziona la trasparenza verso gli aderenti e cosa possono (e non possono) fare i creditori.

Di chi sono i soldi versati al fondo pensione?

I soldi versati al fondo pensione non appartengono a chi li gestisce. La legge stabilisce infatti che le risorse affidate ai gestori costituiscono un patrimonio separato e autonomo: non possono essere distolte dal fine a cui sono destinate, non possono essere aggredite dai creditori dei gestori e non vengono coinvolte nelle eventuali procedure concorsuali che li riguardano. 

Una tutela analoga vale per la Banca depositaria, il soggetto che (come vedremo meglio più avanti) custodisce il patrimonio del fondo: sulle somme e sugli strumenti finanziari depositati non sono ammesse azioni dei suoi creditori.

In altre parole: se una società di gestione o la Banca depositaria dovessero attraversare una crisi, i risparmi degli aderenti non entrerebbero nel loro patrimonio e non potrebbero essere usati per pagarne i debiti.

Un fondo pensione può fallire?

La risposta a questa domanda è chiara: no. Come stabilito dall’art. 15, comma 5 del D. Lgs. n. 252/05: “Ai fondi pensione si applica esclusivamente la disciplina dell’amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento”.

Questo si spiega anche con il modo in cui funzionano i fondi pensione:

  • grazie alla capitalizzazione individuale, i contributi di ciascun aderente sono accantonati e investiti nella sua posizione personale;
  • operano in regime a contribuzione definita, in quanto l’importo della pensione integrativa dipende dai contributi versati e dai rendimenti maturati, al netto dei costi;
  • come visto, il patrimonio è separato rispetto a quello dei gestori incaricati di investirlo e della Banca depositaria.

A ulteriore tutela dell’aderente, il sistema prevede dei “campanelli d’allarme”: quando si verificano situazioni in grado di incidere sull’equilibrio di un fondo, i suoi Organi devono comunicare alla COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) i provvedimenti che intendono adottare per salvaguardarlo.

Chi controlla il fondo pensione dall’interno?

Prima ancora delle autorità di vigilanza, ogni fondo pensione ha un proprio sistema di controllo interno, definito dalla legge.

Nel caso di Previdenza Cooperativa, gli Organi deputati a tale compito sono:

  • L’Assemblea dei Delegati: formata da 90 componenti (45 in rappresentanza dei lavoratori e 45 in rappresentanza delle imprese). Tra le altre cose elegge il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci, approva il bilancio e delibera sull’incarico di revisione legale dei conti.
  • Il Consiglio di Amministrazione: conta 18 componenti, metà eletti in rappresentanza dei lavoratori e metà dei datori di lavoro. Gestisce il Fondo e la sua organizzazione funzionale e amministrativa e, tra le altre cose, predispone il bilancio e individua i soggetti a cui affidare la gestione del patrimonio. È l’Organo incaricato di definire le strutture di controllo interno e di gestione dei rischi.
  • Il Collegio dei Sindaci: anch’esso paritetico e composto da 4 membri effettivi, controlla l’amministrazione vigilando sul rispetto della legge e dello Statuto e sull’adeguatezza dell’organizzazione del Fondo. Segnala inoltre alla COVIP eventuali irregolarità.

Completano il sistema le funzioni di gestione del rischio e di revisione interna, la revisione legale del bilancio e il Direttore generale, che cura la gestione corrente e l’attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione.

Chi controlla dall’esterno?

Il primo controllo esterno spetta alla già citata COVIP, l’autorità che vigila su tutte le forme di previdenza complementare. La COVIP tiene l’albo dei fondi pensione, ne approva Statuti e regolamenti e controlla la loro gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale e contabile, verificando che operino con correttezza e trasparenza nei confronti degli aderenti a tutela dei loro interessi previdenziali.

I gestori a cui i fondi affidano le risorse restano poi sottoposti ai controlli delle autorità del proprio settore: Banca d’Italia e CONSOB per banche, società di gestione del risparmio e società di intermediazione mobiliare; IVASS per le compagnie di assicurazione.

Il secondo presidio è la già menzionata Banca depositaria, un soggetto distinto dal gestore a cui è affidata la custodia del patrimonio del fondo. Tra le altre cose, custodisce gli strumenti finanziari in conti separati intestati al fondo, esegue le istruzioni dello stesso e dei gestori (solo se conformi alla legge, allo Statuto e ai criteri di investimento) e, in caso di anomalie o irregolarità, è tenuta a darne comunicazione ai soggetti e alle autorità competenti secondo le modalità previste dalla normativa. Per Previdenza Cooperativa, questo ruolo è svolto da BNP Paribas.

Ogni operazione passa quindi sotto più sguardi: quello del fondo, quello della Banca depositaria e quello delle autorità di vigilanza.

Le regole che limitano le scelte dei gestori

I gestori di un fondo pensione non sono liberi di investire come preferiscono. La disciplina italiana (definita dal D.Lgs. 252/2005 e dal D.M. 166/2014 del Ministero dell’Economia) fissa criteri e limiti precisi, a partire da un principio generale: la sana e prudente gestione nell’interesse esclusivo degli aderenti. Tra questi criteri troviamo:

  • limiti di concentrazione degli investimenti;
  • regole stringenti sui conflitti di interesse;
  • utilizzo degli strumenti derivati esclusivamente nei casi e nei limiti consentiti dalla normativa, prevalentemente per finalità di copertura e di efficiente gestione del portafoglio.

In pratica, tra le altre cose i fondi pensione devono cercare il miglior equilibrio tra rendimento e rischio del portafoglio nel suo complesso, contenendo allo stesso tempo i costi. Sono tenuti anche a diversificare gli investimenti per evitare che il risultato dipenda troppo da singoli emittenti, gruppi di imprese, settori o aree geografiche.

A queste regole previste dalla normativa si aggiungono quelle interne di ciascun fondo. In Previdenza Cooperativa è il Consiglio di Amministrazione a definire gli obiettivi e i criteri illustrati nel Documento sulla politica di investimento. Il Consiglio sceglie i gestori con una procedura trasparente, seguendo le istruzioni della COVIP, e adotta parametri di riferimento per verificarne i risultati. Il Fondo controlla poi la gestione anche attraverso indicatori di rischio, verificando gli scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi fissati nei mandati.

“Al sicuro” non vuol dire senza oscillazioni

Regole e controlli proteggono i risparmi da una gestione scorretta, ma non possono eliminare le oscillazioni fisiologiche dei mercati finanziari. 

È importante distinguere due rischi diversi: quello che il valore della posizione salga e scenda nel tempo, che fa parte di qualunque investimento, e quello di perdere i risparmi per una gestione azzardata o irregolare da parte del fondo, che il sistema di regole e controlli è costruito per contrastare.

L’aderente può gestire e contenere il rischio di mercato scegliendo il comparto di investimento più adatto alle proprie necessità. Previdenza Cooperativa ne mette a disposizione tre:

  • il comparto Dinamico, di tipo azionario, pensato per un orizzonte lungo (oltre 15 anni dal pensionamento);
  • il comparto Bilanciato, di tipo obbligazionario misto, per chi ha un orizzonte medio-medio/lungo (tra 5 e 15 anni dal pensionamento);
  • il comparto Sicuro, di tipo garantito, per chi ha un orizzonte breve (fino a 5 anni dal pensionamento) o una bassa propensione al rischio.

Quale scegliere dipende dall’orizzonte temporale a disposizione e dal livello di rischio che si è disposti a sopportare. Pur non eliminando del tutto il rischio di mercato, una scelta consapevole permette di adeguarlo alle proprie esigenze personali. 

Trasparenza: cosa sapere prima e dopo l’adesione

Un altro presidio a tutela degli aderenti è il diritto a ricevere informazioni chiare e complete, sulla base delle regole fissate dalla COVIP. Nello specifico:

Inoltre, Previdenza Cooperativa consente di consultare in qualunque momento il dettaglio dei versamenti e l’ammontare della posizione individuale attraverso l’Area Riservata, accessibile con SPID o CIE. Sempre dall’Area Riservata è possibile cambiare comparto di investimento e inoltrare le richieste di prestazione.

Cosa possono (e non possono) fare i creditori?

La tutela del risparmio affidato ai fondi pensione riguarda anche la protezione da eventuali creditori dell’aderente. Il punto di riferimento normativo in materia è il D.Lgs. n. 252/05, così come modificato dalla Legge di Bilancio 2026.

Durante la fase di accumulo, la posizione individuale beneficia di una particolare protezione prevista dalla legge: nei casi e nei limiti stabiliti dalla normativa, infatti, è sottratta ad azioni esecutive e cautelari da parte degli eventuali creditori dell’aderente. La nuova formulazione della norma precisa che questa tutela dura fino alla richiesta di liquidazione.

Quando le somme vengono erogate, alcune di esse sono tutelate come le pensioni pubbliche: sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità e, quindi, possono essere pignorate solo entro i limiti fissati dalla legge. Rientrano in questa tutela:

Altre tipologie di erogazione non rientrano in questa tutela: è il caso dei riscatti e delle anticipazioni per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa o per altre esigenze personali.

Conclusioni

Come abbiamo visto, la previdenza complementare non è esente dai normali rischi di mercato; tuttavia, sul versante delle garanzie il quadro normativo italiano è solido e ben strutturato.

A tutela del risparmiatore concorrono diversi fattori:

  • una vigilanza attenta e multilivello da parte delle autorità indipendenti; 
  • la separazione patrimoniale tra le risorse degli aderenti e il capitale dei gestori e della Banca depositaria;
  • regole stringenti sugli investimenti;
  • massimo livello di trasparenza;
  • una protezione legale dai creditori, che le novità della Legge di Bilancio 2026 hanno ulteriormente rafforzato.

Per conoscere nel dettaglio le regole di Previdenza Cooperativa, consulta la Nota informativa e lo Statuto sul sito e verifica la tua posizione nell’Area Riservata.

Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Prima dell’adesione leggere la Parte I “Le informazioni chiave per l’aderente”, che include il Supplemento sulle nuove prestazioni pensionistiche, e l’Appendice “Informativa sulla sostenibilità” della Nota Informativa.

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